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09/03/2010  - Circolare n. 1/2010 CTU
Rilevato che, a seguito della riunione della Commissione per la revisione dell’Albo dei CTU (22 gennaio 2010), nessun Ordine professionale ha fatto pervenire osservazioni sulla bozza in detta occasione presentata dallo scrivente, mi inducono all’adozione della presente circolare al fine di impartire opportune direttive volte a perequare il conferimento degli incarichi di consulente tecnico d’ufficio e di parte e dell’incarico di coadiutore del curatore ed a fissare criteri omogenei per la liquidazione dei relativi compensi.

A) CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
1) Consulente tecnico d’ufficio
Va opportunamente premesso che, ai sensi dell’art. 61, 1° co. c.p.c., il consulente tecnico è quell’ausiliario del giudice, indipendente dalle parti, particolarmente esperto in una materia, arte o disciplina al quale viene affidato dal giudice il compito di assisterlo per tutto il processo o per un solo atto, al fine di fornirgli le conoscenze tecniche necessarie per valutare e talora anche accertare un fatto; egli quindi svolge un’attività preparatoria della decisione del giudice.
Il 2° co. dell’art. 61 c.p.c. dispone che il giudice deve scegliere il consulente tecnico “normalmente” tra le persone iscritte negli albi di cui all’art. 13 delle disp. att. c.p.c..
L’art. 22, 1° co. disp. att. c.p.c. aggiunge che tutti i giudici aventi sede nella circoscrizione del Tribunale debbono affidare “normalmente” le funzioni di consulente tecnico a coloro che sono iscritti nell’albo del Tribunale medesimo.
L’uso dell’avverbio “normalmente” rende palese la possibilità di nominare C.T.U. un professionista iscritto nell’albo di altro Tribunale o non iscritto in alcun albo. In questi casi però il giudice deve “sentire” il Presidente del Tribunale ed indicare nel provvedimento di nomina le ragioni della scelta.
Il parere del Presidente del Tribunale è obbligatorio ma non vincolante e la sua inosservanza non invalida la nomina o la consulenza tecnica pur potendo avere rilevanza per il giudice sul piano disciplinare.
L’art. 23 delle disp. att. c.p.c. dispone che “il Presidente del Tribunale vigila affinchè, senza danno per l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti all’albo”.
La realizzazione di un’equa distribuzione (o perequazione) degli incarichi è dunque un grandissimo valore che il legislatore affida alla vigilanza istituzionale ed apicale del Presidente del Tribunale; ma alla cui tutela debbono collaborare, dal basso e previamente, i singoli giudici e, per essi, i rispettivi Presidenti cui sono affidati la vigilanza ed il coordinamento dell’attività all’interno delle Sezioni.
La perequazione è, dunque, nella mente e nella volontà del legislatore, un importantissimo valore di giustizia distributiva, che deve essere perseguito a tutti i costi e con estrema trasparenza.
In quest’ottica si pone la presente circolare che si propone di impartire direttive volte a fissare criteri omogenei nel conferimento degli incarichi di consulente tecnico, (criteri) volti anche a favorire la vigilanza che il legislatore affida istituzionalmente al Presidente del Tribunale.
2) Numero annuale degli incarichi di consulente tecnico
Tenuto conto della delicatezza e complessità che normalmente connotano gli incarichi in oggetto, della media dei tempi necessari al loro espletamento e del fondamentale rapporto fiduciario che connota il rapporto giudice-professionista, si ritiene equo e ragionevole fissare in 15 il limite annuale degli incarichi da conferire ad ogni singolo professionista nell’ambito di ciascun autonomo settore di attività giudiziaria.
3) Pubblicazione degli incarichi di consulente tecnico (d’ufficio o di parte)
Ogni trimestre (e quindi entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) l’elenco degli incarichi conferiti deve essere comunicato alla Presidenza del Tribunale, che ne curerà contestualmente la pubblicazione sul sito del Tribunale.
4) Comunicazione degli incarichi di CTU ricevuti dai giudici della Sezione
Si raccomanda ai giudici, prima di ammettere il C.T.U. al giuramento, di raccogliere la dichiarazione di questo in ordine al numero degli incarichi di C.T.U. conferiti dai giudici del settore, nell’anno di riferimento.
In caso di superamento del limite, il giudice potrà revocare l’incarico conferito o confermarlo, ma facendone motivata segnalazione alla Presidenza del Tribunale.
5) Criteri di liquidazione dei compensi
Sono quelli fissati dal D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e dalla L. 23 agosto 1988 n. 400, di cui si raccomanda una scrupolosa applicazione.
B) INCARICHI DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE
1) L’incarico di consulente tecnico di parte può essere conferito:
a) dal giudice delegato, nei fallimenti c.d. “vecchio rito”;
b) dal curatore, nei fallimenti c.d. “nuovo rito”.
In entrambi i casi si raccomanda che la nomina avvenga normalmente tra i professionisti iscritti all’albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Tivoli.
Il numero annuale di incarichi di C.T.P., per ogni professionista, non deve essere superiore a 15; ne è consentito il superamento solo in casi particolari e sempre con provvedimento motivato.
2) Liquidazione del compenso al C.T.P.
Il compenso deve essere parametrato a quello liquidato al consulente tecnico d’ufficio, dal giudice della causa in base alle disposizioni del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e della L. 23 agosto 1988, n. 40.
La “parametrazione” si impone per motivi di equità e ragionevolezza, non potendosi ragionevolmente consentire liquidazioni fondate sulle tariffe professionali che, prevedendo percentuali molto più alte rispetto a quelle delle disposizioni legislative su riportate, determinano importi irragionevolmente sperequati e, quindi, inammissibili per un lavoro sostanzialmente comune.
Il curatore deve quindi chiedere ed ottenere dal professionista la previa accettazione di questo criterio di liquidazione del suo futuro compenso, come indefettibile condizione per il formale conferimento ed espletamento dell’incarico.
Questo compenso può essere superato dal giudice delegato, di non oltre il 50%, in sede di liquidazione ex art. 25 L.F., solo in casi eccezionali e sempre con provvedimento motivato.
3) Condizione per il conferimento dell’incarico di C.T.P.
E’ la preventiva ed incondizionata dichiarazione del professionista di accettare, per la liquidazione del suo futuro compenso, le istruzioni di questa circolare.
C) COADIUTORI
Il coadiutore è il soggetto (per lo più un tecnico) la cui opera integra l’attività del curatore, svolgendo funzioni di collaborazione e di assistenza nell’ambito e per gli scopi del fallimento.
Nella vecchia legge fallimentare era il giudice delegato, previo parere del comitato dei creditori, ad autorizzare il curatore a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso lo stesso fallito, sotto la sua responsabilità.
Nella nuova legge fallimentare, invece, l’autorizzazione è data dal comitato dei creditori (art. 29, 2° co. L.F.).
Spetta invece al giudice delegato liquidarne il compenso (art. 25, 1° co. n. 4 L.F.).
Sotto l’imperio della vecchia legge fallimentare, il coadiutore era considerato un ausiliare del giudice e, quindi, il compenso per la sua opera era liquidato non in base alla tariffa professionale, ma in base alla tariffa giudiziale prevista per i periti ed i consulenti tecnici, salvo il caso dell’instaurazione di un vero e proprio rapporto di lavoro autonomo (opera professionale) per lo svolgimento di attività giudiziali (ad es., mandato ad un legale per l’instaurazione o la costituzione in giudizio), nel qual caso si applicava (e si applica) la relativa tariffa professionale (Cass. 1568/05).
Questo principio va applicato anche nella nuova legge fallimentare, malgrado l’autorizzazione non sia più conferita dal giudice delegato ma dal comitato dei creditori, trattandosi, pur sempre, di un ausiliare degli organi della procedura.
Il suo compenso sarà quindi liquidato in base alle disposizioni de