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04/01/2012  - Istituzione dell' Ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle Amministrazioni procedenti.
Con nota prot. n 2/I/12/ad del 2/1/2012, indirizzata ai Sig.ri Funzionari direttori le Cancellerie e gli Uffici del Tribunale e delle sezioni distaccate di Palestrina e Castelnuovo di Porto, il Tribunale di Tivoli ha istituito l'Ufficio indicato in oggetto (ex. art. 15 Legge 183/2011). Segue il testo della nota.


In virtù delle modifiche introdotte dall’art. 15 della legge di stabilità n. 183 del 12/11/2011, all’art.72 del DPR 445/2000, risulta necessario che gli uffici individuino un responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
In conseguenza del dettato normativo appena citato con il presente atto viene individuato presso il Tribunale di Tivoli, l’ufficio di cui all’art. 72 del DPR 445/2000 come modificato dal soprarichiamato art. 15, “quale ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle Amministrazioni procedenti”, composto dalle SS.LL. per la parte di competenza dell’ufficio e/o della cancelleria diretta da ciascuno.
Si raccomanda al riguardo l’osservanza:
del disposto della lettera a) del comma 1 dell’art. 15 citato per il quale:
“«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi“»;
nonché del disposto di cui al punto 3 dell’art. 72 del DPR 445/2000 come modificato dalla lett. e) del soprarichiamato art. 15 per il quale:
“La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione»;”
A tal fine i le SS.LL. avranno cura di individuare all’interno della propria struttura operativa i propri sostituti che assicureranno, in caso di assenza, lo svolgimento delle attività in argomento.
Ai sensi del punto 2 dell’art. 72 del DPR 445/2000 come modificato dalla lett. e) del soprarichiamato art. 15, sul sito istituzionale di questo Tribunale viene data pubblicazione della presente misura organizzativa.

f.to Il Dirigente amministrativo
Giovanni Blatti

f.to Il Presidente del Tribunale Ordinario f.f.
Mario Frigenti