PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA PENALEDOVE | La domanda di ammissione in ambito penale si presenta:
- Tramite il PDP atti penali, caricando l'istanza separatamente da qualsiasi altro atto e selezionando correttamente la voce "Ammissione al gratuito patrocinio" o "Integrazione documentale istanza ammissione al gratuito patrocinio";
- Tramite: depositoattipenali.tribunale.tivoli@giustiziacert.it
- In via residuale di persona presso l'ufficio Spese di Giustizia (stanza n. 206).
Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.
Se il richiedente è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza, la domanda può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria che ne cura la trasmissione al magistrato che procede. |
---|
COSA E' | Il gratuito patrocinio è lo strumento previsto nel nostro ordinamento per assicurare alle persone in difficoltà economiche il pieno esercizio del diritto di difesa nel processo penale.
L'istituto riconosce all’indagato, all’imputato, alla persona offesa ed al danneggiato dal reato la possibilità di nominare un difensore di fiducia senza sostenere alcun costo o spesa.
L’ammissione, una volta ottenuta, è valida per ogni grado e fase del processo, oltre che per tutte le eventuali procedure, derivanti ed accidentali, comunque connesse. |
---|
NORMATIVA DI RIFERIMENTO | D.P.R. 115/02 (T.U. Delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) artt. 74 ss. |
---|
CHI LO PUO' RICHIEDERE | Possono chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in ambito penale:
- i cittadini italiani;
- gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;
- l’indagato, l’imputato, il condannato, l’offeso dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda;
- colui che (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.
aventi un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 12.838,01. Ai fini della determinazione dell’importo la legge prevede inoltre precise modalità di calcolo:
- se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. Solo nell’ambito penale il limite di reddito è elevato di €1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi;
- si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero a imposta sostitutiva.
L’ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate e incidentali, comunque connesse.
L’ammissione è esclusa:
- per l’indagato, l’imputato o il condannato di reato commessi in violazione delle norme in materia di imposte;
- se il richiedente è assistito da più di un difensore;
- per i condannati con sentenza passata i giudicato per i reati di associazione mafiosa e connessi al traffico di tabacchi e stupefacenti (modifiche apportate dalla L.24/07/08 n.125).
|
---|
COSA OCCORRE | Presentazione di un’istanza in carta semplice sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità con autentica del difensore ovvero nelle forme dell’autocertificazione come previste dal D.P.R. 28/12/00 n.445 (con presentazione innanzi al pubblico ufficiale – cancelliere deputato alla ricezione) con allegazione di fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
- L’istanza deve contenere a pena d’inammissibilità:
- la richiesta di ammissione e l’indicazione del processo a cui si riferisce se già pendente;
- le generalità dell’interessato e degli eventuali componenti della famiglia anagrafica con indicazione dei relativi codici fiscali;
- una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i redditi complessivi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione);
- l’impegno a comunicare eventuali variazioni rilevanti ai fini del superamento dei limiti di reddito previsti per l’ammissione;
- elezione di domicilio presso il difensore (ai soli fini di ammissione al gratuito patrocinio);
- comunicazione di conclusione delle indagini preliminari con indicazione del fatto di reato per cui si procede;
- la certificazione di iscrizione all'albo speciale del patrocinio a spese dello Stato.
Se il richiedente è straniero (extracomunitario) per i redditi prodotti all'estero la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto ivi dichiarato (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione).
Se l'interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure sostituita da autocertificazione). |
---|
QUANTO COSTA | La richiesta non comporta alcun costo. |
---|
TEMPO NECESSARIO | 10 giorni dalla presentazione dell'istanza. |
---|
COME SI SVOLGE | Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta, il Magistrato competente verifica l'ammissibilità della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi:
- dichiarare l'istanza inammissibile;
- accogliere l'istanza;
- respingere l'istanza.
Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all'interessato.
Se detenuto, il decreto gli viene notificato. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.
L'interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine del distretto della competente Corte di Appello (consultabile qui AlboSFERA - Ricerca patrocini) e, nei casi previsti dalle legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.
Contro il provvedimento di rigetto, l'interessato può presentare ricorso al Presidente del Tribunale o della Corte di Appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato. |
---|
NOTA BENE | La falsità o le omissioni contenute nell’istanza o nelle autodichiarazioni configurano un’ipotesi di delitto con conseguente punizione con pena detentiva e con pena pecuniaria oltre che, la decadenza dal beneficio accordato con effetto retroattivo e il diritto dello Stato al recupero delle somme eventualmente anticipate e corrisposte da parte del’Erario.
Il decreto legge 20 febbraio 2009 n. 11 ("Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori") ha riconosciuto alle vittime di reati di natura sessuale (artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p.) e stalking (612 bis c.p.) la possibilità di usufruire del gratuito patrocinio a prescindere dai limiti di reddito previsti dalla disciplina ordinaria. La persona offesa, quindi, potrà richiedere l'ammissione al gratuito patrocinio anche nel caso in cui il suo reddito sia superiore a € 12.838,01.
|
---|